Autenticazione di firma
Scheda del servizio
L' autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
L'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma, disponendo che la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (ENEL; TELECOM, ecc.) non devono più essere autenticate.
E' sufficiente firmare davanti al funzionario dell'ente incaricato a ricevere la pratica o inviarla allegando la fotocopia di un documento d'identità valido.
Il funzionario incaricato dal Sindaco, salvo casi speciali previste dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.
Le sottoscrizioni di istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell'ufficio che ha richiesto la documentazione, in qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.
L'interessato deve presentarsi personalmente all’Ufficio Demografico, munito di un documento valido.
Le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo (€ 16,00), salvo i casi di esenzione, e i diritti di segreteria (€0,52)
N.B.: Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.
L'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma, disponendo che la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (ENEL; TELECOM, ecc.) non devono più essere autenticate.
E' sufficiente firmare davanti al funzionario dell'ente incaricato a ricevere la pratica o inviarla allegando la fotocopia di un documento d'identità valido.
Il funzionario incaricato dal Sindaco, salvo casi speciali previste dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.
Le sottoscrizioni di istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell'ufficio che ha richiesto la documentazione, in qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.
L'interessato deve presentarsi personalmente all’Ufficio Demografico, munito di un documento valido.
Le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo (€ 16,00), salvo i casi di esenzione, e i diritti di segreteria (€0,52)
N.B.: Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Europa, 13 | ||||||||||||||
Telefono |
0143.69101 int. 4 |
||||||||||||||
Fax |
0143.697298 |
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demografici@comune.borghettodiborbera.al.it |
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PEC |
anagrafe@cert.comune.borghettodiborbera.al.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 19/07/2013 10:15:57