Richiesta Cittadinanza Italiana
Scheda del servizio
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), in base al quale il figlio nato da padre o madre italiano/a, è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistare la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti. Per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio e per residenza è necessario compilare la domanda esclusivamente in modalità elettronica, cliccando sul link sotto riportato - "portale servizi"
Per informazioni è necessario contattare la Prefettura di Alessandria agli indirizzi/recapiti telefonici indicati nel link sotto riportato.
Se l'istruttoria si conclude con esito positivo, la Prefettura notificherà al cittadino il Decreto di concessione della Cittadinanza italiana; lo stesso avrà tempo 6 mesi per prestare giuramento presso il Comune di residenza. Il cittadino acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Quando la verifica della documentazione prodotta e tutti gli accertamenti hanno dato esito positivo, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’Ufficiale di Stato Civile con il quale si da atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano, a condizione che il richiedente abbia, in quel determinato momento, la dimora abituale nel Comune.
La tempistica per la conclusione del procedimento varierà in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.
Si precisa che tutta la documentazione presentata in allegato all’istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non potrà essere restituita al richiedente, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana. Sarà possibile il rilascio di copia conforme dei documenti, previa istanza di accesso agli atti
Se l'istruttoria si conclude con esito positivo, la Prefettura notificherà al cittadino il Decreto di concessione della Cittadinanza italiana; lo stesso avrà tempo 6 mesi per prestare giuramento presso il Comune di residenza. Il cittadino acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO – JURE SANGUINIS.
I discendenti dei nostri emigranti che non si sono naturalizzati stranieri, i cui figli hanno avuto attribuita alla loro nascita la cittadinanza “jus soli” nei paesi di antica emigrazione (es. cittadinanza argentina, brasiliana, canadese, uruguaiana, australiana, ecc. …) e se non è intervenuta nessuna interruzione nella trasmissione della cittadinanza, risultano in possesso di doppia cittadinanza, la prima, quella straniera, attribuita per nascita sul suolo del territorio straniero e la seconda, italiana per discendenza. Pertanto, questi cittadini, che attualmente hanno esclusivamente il passaporto straniero, possono richiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 dell’8/4/1991.
COMPETENZA.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, per lo straniero di origine italiana residente all’estero, l’Autorità Consolare Italiana competente per luogo di residenza all’estero, mentre per lo straniero di origine italiana residente legalmente in Italia, il Sindaco del Comune di residenza dell’interessato.
N.B.: qualora l’iscrizione anagrafica dell’interessato non risultasse possibile in quanto lo stesso non può annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30/05/1989 – n. 223, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale del soggetto rivendicante la titolarità della cittadinanza italiana.
NOTA PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA
In merito all’iscrizione anagrafica relativa agli stranieri rivendicanti il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, il Ministero dell’Interno è intervenuto più volte, affermando definitivamente, con la Circolare n. 52/2007, che “…ai fini dell’iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen, e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, è sufficiente - ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno - l’esibizione del timbro “Schengen” sul documento di viaggio dall’Autorità di frontiera. Coloro che provengono da Paesi che applicano l’accordo di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso …”
PROCEDIMENTO PER I CITTADINI RESIDENTI IN ITALIA.
Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana inizia con la presentazione dell’istanza - redatta su apposito modello scaricabile nella sezione “modulistica” e soggetta all’imposta di bollo (marca da bollo € 16,00), unitamente a tutta la documentazione prevista dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. K 28.1 dell’8/04/1991. I certificati rilasciati da autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice, tradotti in lingua italiana e opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (es. Convenzione dell’Aja del 05/10/1961).
E’ di fondamentale importanza che nell’istanza vengano indicati in dettaglio tutti i luoghi di residenza dell’avo e dei suoi ascendenti.
I discendenti dei nostri emigranti che non si sono naturalizzati stranieri, i cui figli hanno avuto attribuita alla loro nascita la cittadinanza “jus soli” nei paesi di antica emigrazione (es. cittadinanza argentina, brasiliana, canadese, uruguaiana, australiana, ecc. …) e se non è intervenuta nessuna interruzione nella trasmissione della cittadinanza, risultano in possesso di doppia cittadinanza, la prima, quella straniera, attribuita per nascita sul suolo del territorio straniero e la seconda, italiana per discendenza. Pertanto, questi cittadini, che attualmente hanno esclusivamente il passaporto straniero, possono richiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 dell’8/4/1991.
COMPETENZA.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, per lo straniero di origine italiana residente all’estero, l’Autorità Consolare Italiana competente per luogo di residenza all’estero, mentre per lo straniero di origine italiana residente legalmente in Italia, il Sindaco del Comune di residenza dell’interessato.
N.B.: qualora l’iscrizione anagrafica dell’interessato non risultasse possibile in quanto lo stesso non può annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30/05/1989 – n. 223, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale del soggetto rivendicante la titolarità della cittadinanza italiana.
NOTA PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA
In merito all’iscrizione anagrafica relativa agli stranieri rivendicanti il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, il Ministero dell’Interno è intervenuto più volte, affermando definitivamente, con la Circolare n. 52/2007, che “…ai fini dell’iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen, e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, è sufficiente - ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno - l’esibizione del timbro “Schengen” sul documento di viaggio dall’Autorità di frontiera. Coloro che provengono da Paesi che applicano l’accordo di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso …”
PROCEDIMENTO PER I CITTADINI RESIDENTI IN ITALIA.
Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana inizia con la presentazione dell’istanza - redatta su apposito modello scaricabile nella sezione “modulistica” e soggetta all’imposta di bollo (marca da bollo € 16,00), unitamente a tutta la documentazione prevista dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. K 28.1 dell’8/04/1991. I certificati rilasciati da autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice, tradotti in lingua italiana e opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (es. Convenzione dell’Aja del 05/10/1961).
E’ di fondamentale importanza che nell’istanza vengano indicati in dettaglio tutti i luoghi di residenza dell’avo e dei suoi ascendenti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA (prevista dalla Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1).
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove l’avo è nato. Se l’avo è nato prima della costituzione dello Stato Civile italiano, è possibile presentare certificato di nascita e battesimo rilasciato dalla Parrocchia ed autenticato dalla Curia Vescovile;
- Atto di matrimonio e atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero;
- Atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta, compreso l’atto di nascita del cittadino rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atti di matrimonio di tutti i discendenti in linea retta;
- Certificato di non naturalizzazione, rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano, a suo tempo emigrato dall’Italia, non ha acquistato la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.
Come già indicato, si ribadisce che tutti i documenti sopra descritti dovranno essere redatti su carta semplice, tradotti in lingua italiana e opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (es. Convenzione dell’Aja del 05/10/1961).
ATTENZIONE!
- per nessun motivo l’Ufficiale di Stato Civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via e-mail);
- è necessario allegare all’istanza gli atti di Stato Civile (es. copia integrale dell’atto) e non certificati, perché questi ultimi possono non contenere tutte le variazioni avvenute;
- non verranno presi in considerazione atti testimoniali redatti da uffici notarili, in sostituzione o a completamento della documentazione di Stato Civile;
- non verranno presi in considerazione atti notarili in cui gli interessati dichiarano la distruzione per incendio dell’ufficio di Stato Civile dove dovrebbero essere depositati gli atti
- Atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta, compreso l’atto di nascita del cittadino rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atti di matrimonio di tutti i discendenti in linea retta;
- Certificato di non naturalizzazione, rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano, a suo tempo emigrato dall’Italia, non ha acquistato la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.
Come già indicato, si ribadisce che tutti i documenti sopra descritti dovranno essere redatti su carta semplice, tradotti in lingua italiana e opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (es. Convenzione dell’Aja del 05/10/1961).
ATTENZIONE!
- per nessun motivo l’Ufficiale di Stato Civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via e-mail);
- è necessario allegare all’istanza gli atti di Stato Civile (es. copia integrale dell’atto) e non certificati, perché questi ultimi possono non contenere tutte le variazioni avvenute;
- non verranno presi in considerazione atti testimoniali redatti da uffici notarili, in sostituzione o a completamento della documentazione di Stato Civile;
- non verranno presi in considerazione atti notarili in cui gli interessati dichiarano la distruzione per incendio dell’ufficio di Stato Civile dove dovrebbero essere depositati gli atti
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Quando la verifica della documentazione prodotta e tutti gli accertamenti hanno dato esito positivo, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’Ufficiale di Stato Civile con il quale si da atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano, a condizione che il richiedente abbia, in quel determinato momento, la dimora abituale nel Comune.
La tempistica per la conclusione del procedimento varierà in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.
Si precisa che tutta la documentazione presentata in allegato all’istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non potrà essere restituita al richiedente, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana. Sarà possibile il rilascio di copia conforme dei documenti, previa istanza di accesso agli atti
RICERCHE STORICHE DI STATO CIVILE E RILASCIO DEI RELATIVI CERTIFICATI
La Regione Piemonte è composta da 7 Province e la Provincia di Alessandria comprende 187 Comuni, pertanto, affinché sia possibile procedere alla ricerca negli archivi di Stato Civile del Comune di Borghetto di Borbera è di fondamentale importanza:
1) accertare preventivamente che il Comune di Borghetto di Borbera sia il luogo in cui si è verificato l’evento;
2) fornire più informazioni possibili sul soggetto a cui si riferisce la ricerca di interesse.
N.B.: le attuali frazioni del Comune di Borghetto di Borbera (Castel de Ratti, Molo Borbera, Sorli e Torre de Ratti) fino al 1929 costituivano comuni indipendenti, quindi, per poter svolgere la ricerca, è necessario indicare l’esatto Comune in cui è avvenuta la nascita, il matrimonio oppure il decesso.
Solo in caso di esito positivo della ricerca sarà possibile rilasciare il certificato di stato civile desiderato - dietro presentazione della richiesta nelle modalità di seguito specificate.
Modalità di presentazione della richiesta
Ciascuna ricerca storica riferita ad un singolo antenato, finalizzata all’ottenimento di certificati relativi allo stesso, può essere richiesta compilando il modello “richiesta di ricerca storica di Stato Civile e rilascio dei relativi certificati – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 e ss.mm.ii.”, sotto riportato, allegando copia di un documento riconoscimento del richiedente e inviandolo successivamente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Borghetto di Borbera, in una delle seguenti modalità:
1) a mezzo e-mail alla PEC anagrafe@cert.comune.borghettodiborbera.al.it, oppure all'indirizzo demografici@comune.borghettodiborbera.al.it ;
2) a mezzo posta all’indirizzo: Comune di Borghetto di Borbera – Ufficio di Stato Civile – Piazza Europa n. 13 – 15060 – Borghetto di Borbera (AL)
ATTENZIONE!
1) nel caso in cui la certificazione richiesta debba essere inviata al destinatario in modalità cartacea, deve essere inoltrata all’Ufficio di Stato Civile una busta pre-affrancata (oppure coupon), completa dell’indirizzo presso il quale si desidera ricevere la documentazione;
2) la richiesta deve essere firmata dal richiedente, e si ribadisce che deve indicare tutte le informazioni riguardanti il richiedente, le esatte generalità del soggetto rispetto al quale si chiede la certificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita dell'antenato – paternità e maternità dello stesso – legame di parentela con il richiedente), la dimostrazione del legame di parentela dall’antenato in oggetto fino al richiedente, nonché l’uso del certificato. Tali elementi costituiscono il presupposto indispensabile ai fini dell’effettuazione della ricerca storica poiché dimostrano in maniera probatoria il rapporto di discendenza del richiedente con la persona oggetto della certificazione. In mancanza di quanto sopra indicato, non si darà luogo alla ricerca in quanto la richiesta non potrà essere evasa.
L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Borghetto di Borbera non effettua analisi/ricerche e non rilascia pareri sulla documentazione da produrre per richieste di riconoscimento di cittadinanza italiana “jure sanguinis” (ai sensi art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91) in quanto attività irrituale, e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.
Normativa
L'art. 450 del Codice Civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello Stato Civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati; é principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati e lo svolgimento di indagini solo coloro che vi abbiano un personale interesse.
Gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 396/2000 prevedono che possono essere richiesti, di volta in volta, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge. I soggetti legittimati alla richiesta di estratti per copia integrale sono unicamente i soggetti a cui l’atto si riferisce oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
Informazioni generali
Lo Stato Civile Italiano è entrato in funzione in Piemonte a decorrere dall’anno 1866; prima di tale anno l’attività di registrazione degli eventi di nascita, matrimonio e decesso era svolta dall’Autorità Ecclesiastica. Pertanto, qualora l’evento risulti antecedente al 1866, la richiesta dovrà essere rivolta alla Curia Vescovile da cui la Chiesa dipendeva, ai fini della ricerca nel “registro parrocchiale” di competenza.
Lo Stato Civile Italiano è entrato in funzione in Piemonte a decorrere dall’anno 1866; prima di tale anno l’attività di registrazione degli eventi di nascita, matrimonio e decesso era svolta dall’Autorità Ecclesiastica. Pertanto, qualora l’evento risulti antecedente al 1866, la richiesta dovrà essere rivolta alla Curia Vescovile da cui la Chiesa dipendeva, ai fini della ricerca nel “registro parrocchiale” di competenza.
La Regione Piemonte è composta da 7 Province e la Provincia di Alessandria comprende 187 Comuni, pertanto, affinché sia possibile procedere alla ricerca negli archivi di Stato Civile del Comune di Borghetto di Borbera è di fondamentale importanza:
1) accertare preventivamente che il Comune di Borghetto di Borbera sia il luogo in cui si è verificato l’evento;
2) fornire più informazioni possibili sul soggetto a cui si riferisce la ricerca di interesse.
N.B.: le attuali frazioni del Comune di Borghetto di Borbera (Castel de Ratti, Molo Borbera, Sorli e Torre de Ratti) fino al 1929 costituivano comuni indipendenti, quindi, per poter svolgere la ricerca, è necessario indicare l’esatto Comune in cui è avvenuta la nascita, il matrimonio oppure il decesso.
Solo in caso di esito positivo della ricerca sarà possibile rilasciare il certificato di stato civile desiderato - dietro presentazione della richiesta nelle modalità di seguito specificate.
Modalità di presentazione della richiesta
Ciascuna ricerca storica riferita ad un singolo antenato, finalizzata all’ottenimento di certificati relativi allo stesso, può essere richiesta compilando il modello “richiesta di ricerca storica di Stato Civile e rilascio dei relativi certificati – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 e ss.mm.ii.”, sotto riportato, allegando copia di un documento riconoscimento del richiedente e inviandolo successivamente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Borghetto di Borbera, in una delle seguenti modalità:
1) a mezzo e-mail alla PEC anagrafe@cert.comune.borghettodiborbera.al.it, oppure all'indirizzo demografici@comune.borghettodiborbera.al.it ;
2) a mezzo posta all’indirizzo: Comune di Borghetto di Borbera – Ufficio di Stato Civile – Piazza Europa n. 13 – 15060 – Borghetto di Borbera (AL)
ATTENZIONE!
1) nel caso in cui la certificazione richiesta debba essere inviata al destinatario in modalità cartacea, deve essere inoltrata all’Ufficio di Stato Civile una busta pre-affrancata (oppure coupon), completa dell’indirizzo presso il quale si desidera ricevere la documentazione;
2) la richiesta deve essere firmata dal richiedente, e si ribadisce che deve indicare tutte le informazioni riguardanti il richiedente, le esatte generalità del soggetto rispetto al quale si chiede la certificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita dell'antenato – paternità e maternità dello stesso – legame di parentela con il richiedente), la dimostrazione del legame di parentela dall’antenato in oggetto fino al richiedente, nonché l’uso del certificato. Tali elementi costituiscono il presupposto indispensabile ai fini dell’effettuazione della ricerca storica poiché dimostrano in maniera probatoria il rapporto di discendenza del richiedente con la persona oggetto della certificazione. In mancanza di quanto sopra indicato, non si darà luogo alla ricerca in quanto la richiesta non potrà essere evasa.
Le richieste di certificazioni verranno evase entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Borghetto di Borbera non effettua analisi/ricerche e non rilascia pareri sulla documentazione da produrre per richieste di riconoscimento di cittadinanza italiana “jure sanguinis” (ai sensi art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91) in quanto attività irrituale, e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.
Normativa
L'art. 450 del Codice Civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello Stato Civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati; é principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati e lo svolgimento di indagini solo coloro che vi abbiano un personale interesse.
Gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 396/2000 prevedono che possono essere richiesti, di volta in volta, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge. I soggetti legittimati alla richiesta di estratti per copia integrale sono unicamente i soggetti a cui l’atto si riferisce oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Europa, 13 | ||||||||||||||
Telefono |
0143.69101 int. 4 |
||||||||||||||
Fax |
0143.697298 |
||||||||||||||
demografici@comune.borghettodiborbera.al.it |
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PEC |
anagrafe@cert.comune.borghettodiborbera.al.it |
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Apertura al pubblico |
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Modulistica
- RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DECRETO DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA[.pdf 7,48 Kb - 09/11/2015]
- MODELLO PER RICHIESTA DI RICERCA STORICA DI STATO CIVILE E RILASCIO DEI CERTIFICATI[.pdf 44,33 Kb - 12/03/2021]
- RICHIESTA RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS[.pdf 45,02 Kb - 20/05/2021]
Link
Ultimo aggiornamento pagina: 20/11/2024 09:21:21