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Inizio e cessazione Unione Civile

Scheda del servizio

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE.

Per costituire un’Unione Civile ai sensi della Legge n. 76/2016, due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile di un qualsiasi Comune di loro scelta.
Gli interessati dovranno provvedere a:

1) compilare e presentare l’apposito modulo, scaricabile a fondo pagina, allegando copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori, all’Ufficio di Stato civile, secondo una delle seguenti modalità:
• consegna a mano
• con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Borghetto di Borbera – Ufficio di Stato Civile – Piazza Europa n. 13 - 15060
• via fax
• via mail con firme autografe
• via PEC con firma digitale di entrambi i richiedenti.
Al ricevimento del modello di richiesta, l’Ufficio di Stato civile fissa un appuntamento per la verbalizzazione della richiesta.

2) presentarsi, insieme, all’Ufficio Stato Civile nel giorno prestabilito, muniti di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di Unione civile.
L’Ufficiale di Stato civile redigerà apposito processo verbale che verrà firmato dalle parti e dall’Ufficiale di Stato Civile. Entro 30 giorni l’ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti; da tale data, o anche da data antecedente se le verifiche sono state completate prima e l’Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione alle parti, la costituzione deve avvenire nei 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui sopra, in una data concordata con l’Ufficio di Stato Civile.

3) presentarsi personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato civile con due testimoni, nella data fissata per la costituzione dell’Unione.

Nella dichiarazione potrà essere indicato:
- il regime patrimoniale della separazione dei beni; diversamente, in assenza di specificazione, il regime in essere sarà quello della comunione dei beni;
- il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte, con dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La scelta, dopo l'approvazione del D.Lgs. 5/2017, ha solo valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario.

Il cittadino straniero deve presentare all’Ufficio Stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’Unione civile con persona dello stesso sesso.
La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell'Unione Civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; dall'Unione Civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti: all'Unione Civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori: il comma 21, estende alle parti dell'Unione Civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del Codice Civile. In caso di decesso di una delle parti prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120c.c.).




Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Indirizzo Piazza Europa, 13
Telefono 0143.69101 int. 4
Fax 0143.697298
Email demografici@comune.borghettodiborbera.al.it
PEC anagrafe@cert.comune.borghettodiborbera.al.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 8:30 - 10.30
Martedì 10:30 - 12:45
Mercoledì 8:30 - 10:30 / 15:30 - 17:45
Giovedì 10:30 - 12:45
Venerdì 8:30 - 10:30
1° e 3° Sabato del mese 9:00 - 12:00

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 30/09/2020 16:55:01

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